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Tacs sfondi una porta aperta, tu poi parli di questione logica, ma durante i lavori ti devi scontrare purtroppo con quella legislativa. Ed è li che ti fanno venire i fumi agli occhi
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Terre e rocce da scavo - Riutilizzo materiale di risulta
Buongiorno a tutti, il mio dubbio è il seguente:
Secondo l' Art. 2 comma 1 lettera c) rientrano tra le "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera tra le quali scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti ecc. Le TRS possono contenere anche i seguenti materiali: cls, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi purchè non contengano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti.
Il materiali di risulta di scavi e perforazioni, quali ad esempio fanghi bentonitici, possono quindi essere considerati un sottoprodotto e riutilizzati o devono essere considerati un rifiuto? Ed in quest'ultimo caso, perché? (non trovo nessun punto della normativa che tratti specificatamente l'argomento)
Grazie per l'aiuto
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ciao, .....purchè non contengano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti..... Occorre comunque caratterizzarli in riferimento alle csc.
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
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Ulteriore questione. Se guardiamo la definizione di "terre e rocce da scavo" (art.2 comma 1 lettera c) parla di "suolo" escavato. La definizione di suolo si ritrova sempre all'art. 2 comma 1 ma lettera b) e parla di "strato più supoerfcile della crostra terrestre compreso tra il substrato roccioso e al superficie". Quindi se ho uno scavo di 2 metri di cui 1 metro di "terreno" e poi 1 metro di substrato roccioso posso considerea "TRS" solo il prima....e come lo considero il substrato roccioso scavato? Mi sembra, però, che ciò contrasti con quanto riportato nell'Allegato 4, che testualmente recita: "In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell’intero campione".
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concordo con la tua interpretazione ad eccezione del rimando all'allegato 4. Tale allegato non è citato per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti ad AIA o VIA e piccole dimensioni. Se ne parla invece al Titolo IV che però è riguarda un'altra questione. Onestamente non capisco se è una mancanza .. se leggi l'art.8 del capo 2 è chiarissimo, mentre il corrispondente art 20 del capo 3 non fa riferimento ad alcun allegato. Vige il principio che se non è indicato non si fa?
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intendo non che non deve essere fatta l'analisi, ma che non deve essere fatta necessariamente secondo l'allegato 4
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Una domanda stupida: ma se ho un cantiere di piccole dimensioni (10 mc di terre per capire) e faccio le analisi ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 rientro nella fattispecie che prevede la possibilità di ridurre il set minimale di cui alla tabella 4.1? Perchè nell'allegato 4 c'è scritto che la riduzione vale per cantieri da 6.000 a 150.000 mc... e se sono sotto a 6.000 mc? Per quanto possa sembrare scontato in realtà non c'è scritto se vale lo stesso... arpat toscana nelle faq dice che sotto 150.000 mc si può ridurre il set minimale ma dove lo trovo il riferimento normativo? Cioè se per 10 mc evito di cercare amianto sono in regola?
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