Buongiorno.
Se eseguite un carotaggio geognostico, in calcestruzzo o roccia, in sito non soggetto a bonifica, le acque che risalgono dalla perforazione, come li considerate? Mi è mai sorto il dubbio di doverle raccogliere e trattarle? GRazie
è fuori di dubbio che se affiorassero in esubero formando impaludamenti, oppure questi esuberi/impaludamenti venissero fatti defluire in fossi o scoline il rischio di beccarsi una denuncia per abbandono di rifiuti -in questo caso rifiuti liquidi- è abbastanza alto.
ricordiamoci sempre che dal punto di vista della normativa ambientale la nozione di "acque reflue" è collegata al concetto di scarico, cioè per configurarsi uno "scarico" deve esserci un "
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante" (articolo 74 comma 1 lettera ff D.Lgs 152/06)
nel caso in questione è evidente che non ci sono sistemi di collettamento quali tubazioni o condotte, quindi siamo fuori dal campo degli scarichi e si rientra in quello dei rifiuti.
Ora, nel caso di abbandono di rifiuti, secondo la definizione di questi ultimi non rileva il fatto che la sostanza o l'oggetto di cui il detentore "si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183 comma 1 lettera a) non rappresenti una minaccia per l'ambiente o per la salute, ma il puro e semplice atto dell'abbandono: paradossalmente anche se mi liberassi di beni che hanno ancora un valore sarei perseguibile allo stesso modo, questo per dire che se anche i fluidi di perforazione possiedono una pericolosità per l'ambiente piuttosto bassa (parliamone comunque..... una volta era solo acqua e argilla ma oggi nessuno sa cosa accidenti ci mettono dentro) se si lasciano andare in giro sempre rifiuti sono.
Poi è altrettanto indubbio che se si è fortunati e se i controlli vengono fatti due-tre settimane o più dalla perforazione ci sono buone possibilità di cavarsela per evaporazione o dispersione del "rifiuto" abbandonato.
Ma se non si vogliono correre rischi, consiglio di evitare di ripompare nei buchi i fanghi in esubero, o lasciarli impantanati in cantiere, o disperderli in altro modo: si rischia una denuncia art. 192 comma 1 o comma 2, sanzionata dall'articolo 256 comma 2 del DLgs 152/2006 -> pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi reato oggi sanzionato amministrativamente con sanzione del doppio del minimo quindi 5200 euro, il processo scatta solo se non si paga la multa o non si rispettano le prescrizioni che rilascia l'Arpa o altro organo di controllo....
Quindi, perchè rischiare?