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#148588 08/09/2024 15:18
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Buongiorno a tutti, vorrei approfittare di questa spazio e della competenza dei tanti colleghi per porre un quesito e riuscire a dare una soluzione al dilemma che, oramai, occupa la mia mente da diversi giorni. All'interno di un RTP ho un incarico per la sola redazione della relazione geologica per un progetto relativo ad un adeguamento sismico di una struttura e non riesco a capire, in maniera definitiva, se lo studio della RSL (semplificato o rigoroso) sia di mia competenza o di competenza del geotecnico (così almeno mi sembra di capire leggendo le NTC 2018 e successiva circolare). Considerato che l'ingegnere intasca il corrispettivo per la redazione della relazione geotecnica (e della relazione sismica) non vorrei assumermi gratuitamente delle responsabilità che eventualmente competono ad altri.
Vi chiedo scusa se, magari, ritorno su un argomento già discusso ma mi farebbe comodo avere una conferma dai colleghi più esperti. Vi ringrazio anticipatamente.

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Credo che tu intenda questo:

C7.11.3.1 RISPOSTA SISMICA LOCALE
Nella definizione delle azioni sismiche cui è sottoposta una costruzione, sia in fondazione, sia in elevazione, il progettista deve svolgere un’analisi di risposta sismica locale, cioè una valutazione delle modificazioni del segnale sismico……


Quindi secondo NTC18 il progettista deve fare la RSL (forse intendevano dire assumersi la responsabilità? boh). In RTP alla fine ci sarà un progettista che è responsabile del progetto e si affida a diversi specialisti per ogni campo affrontato (geologo, geotecnico, impiantista, ecc.).

Considera però che alcune regioni impongono che la RSL sia compresa nella relazione geologica.
Per me rimane comunque materia concorrenziale!


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Considerato che l'ingegnere intasca il corrispettivo per la redazione della relazione geotecnica (e della relazione sismica) non vorrei assumermi gratuitamente delle responsabilità che eventualmente competono ad altri.
.....

comunque se il geotecnico è incaricato della relazione di modellazione sismica, la RSL la deve fare lui (sempre se questo non va in contrasto con norme regionali).


C10.1 CARATTERISTICHE GENERA
Relazioni specialistiche
…….
1) Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito ( § 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1);
2) Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2);
3) Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2), contenente il riferimento a tutti i parametri ed i coefficienti in base ai quali sono state determinate le azioni sismiche da applicare.




Se opportunamente retribuita potreste percorrere una via intermedia: lo studio della RSL lo fai tu e questo viene poi incorporato come allegato nella relazione di modellazione sismica firmata dal geotecnico che se ne assume/condivide la responsabilità.


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Considera però che alcune regioni impongono che la RSL sia compresa nella relazione geologica.
Per me rimane comunque materia concorrenziale! [/quote]


Grazie mille per la risposta.
Per quel che riguarda la normativa regionale, in Puglia non credo ci sia una normativa regionale in tal senso (almeno per quanto di mia conoscenza) . La materia è concorrenziale in quanto a competenza (nel senso che possiamo firmare la relazione geotecnica sia noi geologi che gli ingegneri) ma nel caso in cui il mio incarico sia relativo alla sola relazione geologica allora credo che non ci siano dubbi riguardo alla responsabilità, giusto?

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Considerato che l'ingegnere intasca il corrispettivo per la redazione della relazione geotecnica (e della relazione sismica) non vorrei assumermi gratuitamente delle responsabilità che eventualmente competono ad altri.
.....

comunque se il geotecnico è incaricato della relazione di modellazione sismica, la RSL la deve fare lui (sempre se questo non va in contrasto con norme regionali).


C10.1 CARATTERISTICHE GENERA
Relazioni specialistiche
…….
1) Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito ( § 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1);
2) Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2);
3) Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2), contenente il riferimento a tutti i parametri ed i coefficienti in base ai quali sono state determinate le azioni sismiche da applicare.




Se opportunamente retribuita potreste percorrere una via intermedia: lo studio della RSL lo fai tu e questo viene poi incorporato come allegato nella relazione di modellazione sismica firmata dal geotecnico che se ne assume/condivide la responsabilità.



mi sembra, inoltre, di capire che con le NTC 2018 la modellazione sismica sia inserita nella relazione geotecnica e, pertanto, la responsabilità credo sia sempre del progettista geotecnico.
Mi pongo un dubbio: ipotizziamo che ricevo un incarico relativo alla sola relazione geologica, e nel mio studio ho eseguito (di default) la RSL mediante approccio semplificato (con la speranza che il progettista confronti poi tali spettri con quelli risultanti dalla RSL con analisi numerica e tale speranza viene, poi, disattesa perché gli ingegneri utilizzano sempre e comunque l'approccio semplificato) e che poi si verifichi un sinistro a seguito di un sisma, mi chiedo se un progettista (pur avendo redatto la relazione geotecnica) possa attaccarsi a questo.

Ultima modifica di GEOTERRA; 10/09/2024 08:39.
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La materia è concorrenziale in quanto a competenza (nel senso che possiamo firmare la relazione geotecnica sia noi geologi che gli ingegneri) ma nel caso in cui il mio incarico sia relativo alla sola relazione geologica allora credo che non ci siano dubbi riguardo alla responsabilità, giusto?

Si


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mi sembra, inoltre, di capire che con le NTC 2018 la modellazione sismica sia inserita nella relazione geotecnica e, pertanto, la responsabilità credo sia sempre del progettista geotecnico.


Ti riporto quello che indica la circolare esplicativa:

C10.1 CARATTERISTICHE GENERALI
.........

Relazioni specialistiche
Quando previsto dalle NTC, fanno parte integrante del progetto e possono essere eventualmente redatte da uno specialista, ferma restando la responsabilità del progettista dell’opera, le seguenti relazioni specialistiche:
1) Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito ( § 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1);
2) Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2);
3) Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2), contenente il riferimento a tutti i parametri ed i coefficienti in base ai quali sono state determinate le azioni sismiche da applicare.[/i]
[u][/u]

Quindi la redazione delle relazioni le possono fare altri specialisti che non siano i progettisti ma la responsabilità è del progettista.

Tra l'altro, a rigore di norma, non credo che della relazione geologica possa essere ritenuto responsabile il progettista.

Purtroppo le NTC18 ogni tanto risultano in contrasto con altre normative (di rango superiore) ed anche al loro interno risultano talora contraddittorie o quanto meno caotiche (es. una relazione geologica deve necessariamente trattare anche della pericolosità sismica di base poiché, trattandosi di pericolosità geologica, secondo il cap 6.2.1 deve essere inclusa nella relazione geologica).


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quando affermi "Purtroppo le NTC18 ogni tanto risultano in contrasto con altre normative (di rango superiore)" ti riferisci sempre alle eventuali normative regionali, giusto?

Sulla base di quanto da te espresso, e relativamente al mio dubbio espresso in precedenza e che riporto nuovamente sotto, devo quindi dedurre che la responsabilità è esclusivamente del progettista poiché, in poche parole, a lui spetta la verifica e definizione finale della RSL. Ho compreso bene?

"Mi pongo un dubbio: ipotizziamo che ricevo un incarico relativo alla sola relazione geologica, e nel mio studio ho eseguito (di default) la RSL mediante approccio semplificato (con la speranza che il progettista confronti poi tali spettri con quelli risultanti dalla RSL con analisi numerica e tale speranza viene, poi, disattesa perché gli ingegneri utilizzano sempre e comunque l'approccio semplificato) e che poi si verifichi un sinistro a seguito di un sisma, mi chiedo se un progettista (pur avendo redatto la relazione geotecnica) possa attaccarsi a questo".

Ti ringrazio nuovamente AD70, il confronto con voi colleghi è motivo di crescita professionale.

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quando affermi "Purtroppo le NTC18 ogni tanto risultano in contrasto con altre normative (di rango superiore)" ti riferisci sempre alle eventuali normative regionali, giusto?

No, mi riferisco ad esempio al DPR 328/01 che all’art. 41 definisce le competenze del geologo; le NTC18 sembrano ridurre tali competenze entrando in conflitto con il DPR


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Sulla base di quanto da te espresso, e relativamente al mio dubbio espresso in precedenza e che riporto nuovamente sotto, devo quindi dedurre che la responsabilità è esclusivamente del progettista poiché, in poche parole, a lui spetta la verifica e definizione finale della RSL. Ho compreso bene?

Secondo NTC18 la responsabilità è del progettista, ma credo che qui le norme tecniche sbaglino (entrando appunto in conflitto con altre normative di rango superiore).
Sicuramente sbagliano per quanto riguarda la relazione geologica che è esclusiva competenza e quindi responsabilità del geologo. Per le altre due relazioni specialistiche ipotizzo, ma qui servirebbe un avvocato, che, in caso di sinistro, la responsabilità sarebbe ripartita e non credo neanche in parti uguali (dando maggior responsabilità a chi ha redatto e firmato il documento)


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